CIRCOLARE FEBBRAIO 2021 – CONTRATTI PER SERVIZI INFRAGRUPPO E ACCERTAMENTI TRIBUTARI

I contratti per la prestazione di servizi infragruppo sono spesso sotto la lente dell’Amministrazione Finanziaria. L’Agenzia delle Entrate in questi schemi si pone l’obiettivo di verificare la corretta allocazione dei flussi reddituali infragruppo.

Sotto questo profilo l’Amministrazione Finanziaria può muovere contestazioni sotto due profili:

  1. verificare se le politiche applicate negli accordi contrattuali comportano l’applicazione di valori di mercato. L’Agenzia delle Entrate può rettificare i corrispettivi non in linea con tali valori, in considerazione della normativa italiana sul transfer price di cui all’articolo 110, comma 7 del DPR n 917/86;
  2. verificare se i costi che una società appartenente ad un gruppo sostiene nei confronti della propria controparte hanno i requisiti di:
  3. Certezza;
  4. Inerenza;
  5. Congruità.

Transfer price ed onere della prova

In materia di Transfer Price valgono i principi generali del diritto tributario, è pertanto l’Amministrazione finanziaria a dover provare la ricorrenza dei requisiti per applicare l’articolo 110, comma 7 del DPR n. 917/86, nonché lo scostamento tra il corrispettivo pattuito tra le parti correlate e il valore normale dei beni o dei servizi trasferiti. Quello che risulta necessario per una corretta ripartizione dell’onere della prova è che l’Amministrazione finanziaria dimostri in concreto l’anormalità dei prezzi delle operazioni sottoposte a verifica. Solo successivamente l’Amministrazione finanziaria potrà chiedere al contribuente di fornire la prova che tale discostamento dai prezzi generalmente praticati sul mercato non esiste o è comunque giustificato dalle particolari modalità o caratteristiche dell’operazione compiuta.

La documentazione nel transfer price

La norma fondamentale in materia è l’articolo 26 del D.L. n. 78/2010, il quale prevede che in materia di prezzi di trasferimento le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, non possono essere applicate qualora il contribuente consegni all’ente verificatore una documentazione idonea al riscontro della conformità al valore normale dei prezzi infragruppo praticati.

L’ordinamento italiano si è adeguato alla prassi internazionale e in particolare al Code of Conduct di cui alla risoluzione 2006/C176/01 della Commissione Europea e alle linee guida OCSE.  La predisposizione della documentazione, sebbene assicuri al contribuente il vantaggio di non vedersi applicare le sanzioni, non è tuttavia un obbligo per le società che pongono in essere operazioni infragruppo. La sua omissione pertanto non inficia la possibilità per il contribuente di dimostrare in altro modo che i prezzi praticati alle proprie associate sono coerenti con il principio di libera concorrenza.

Il supporto documentale da conservare consente di ottenere la deducibilità dal reddito della società che ne sostiene i costi. La documentazione ritenuta utile a giustificare l’effettività dei servizi infragruppo è la seguente:

  1. presenza di un contratto intercompany: deve essere presente un contratto valido e vincolante tra le società del gruppo stipulato in tempo precedente all’inizio dell’effettuazione delle prestazioni. Nel contratto deve risultare la descrizione dettagliata dei servizi e delle modalità di determinazione del corrispettivo pattuito. Inoltre, è opportuno indicare anche tempi e modalità di pagamento;
  2. organigramma del gruppo: deve essere presente un organigramma del gruppo societario dal quale è possibile evincere le funzioni svolte dalle varie società del gruppo. L’obiettivo è quello di rendere visibile che le funzioni accentrate non sono finalizzate al soddisfacimento delle funzioni di controllo della capogruppo ma piuttosto ad evidenziare che non vi siano duplicazioni di costi;
  3. reportistica a livello di gruppo: deve essere presente una reportistica periodica di gruppo, ovvero documenti che mostrino periodicamente i servizi prestati dalla quale si evince quali sono i vari centri di costo utilizzati nelle varie società del gruppo. (Ad esempio, è possibile imputare il costo in percentuale per ciascuna entità del gruppo in relazione ai benefici ottenuti da ciascuna entità. Oppure, ad esempio, la ripartizione può avvenire attraverso l’imputazione per centro di costo delle ore lavorate per ciascuna entità);
  4. assenza di struttura nelle controllate: documentazione che attesti l’assenza di autonoma struttura amministrativa nelle controllate. Quando i servizi vengono accentrati sulla holding è opportuno evidenziare che tali servizi non avrebbero potuto essere svolti direttamente dalle controllate per mancanza di autonoma struttura amministrativa di queste ultime;
  5. distribuzione delle funzioni nel gruppo: documentazione utile a provare che all’interno del gruppo non vi sono duplicazioni di costi di struttura e frammentazione di funzioni, elemento fondamentale per ottenere la deducibilità del costo nei contratti per servizi infragruppo;
  6. documentazione commerciale e pubblicitaria: deve essere documentato il beneficio apportato dai servizi di marketing e concessione in licenza d’uso di marchi, know-how e diritti di immagine. Anche il valore degli intangibles, se gestiti con contratti per servizi infragruppo, deve essere documentato;
  7. presenza di ordini di lavoro: devono essere presenti documenti da cui sia possibile ricavare che i dipendenti della società che addebita i relativi costi forniscono effettivamente i servizi o svolgono funzioni per le controllate. Nel caso in cui i costi vengano addebitati da una sub-holding deve essere presente documentazione da cui risulti che i costi vengono addebitati a cascata dalla casa madre;
  8. certificazione da parte di un revisore legale: è opportuno che un Revisore Legale ratifichi l’operato del gruppo. Questo può avvenire attraverso la presenza della suddetta documentazione che deve essere ratificata dal un Revisore Legale.

L’obiettivo è verificare l’operato del gruppo, confermando l’effettivo sostenimento dei servizi, la congruità dei costi e la correttezza delle ripartizioni di costo. Per ogni entità del gruppo deve esserci una ripartizione del costo in ragione dei benefici ricevuti. Soltanto i servizi effettivi, e non i costi di regia, possono essere addebitati dalla holding alle sue controllate. Da questa poi, occorre strutturare correttamente la contrattualistica in modo da avere servizi “effettivi” secondo le linee guida OCSE.

Questo permette di raggiungere un duplice obiettivo da un punto di vista fiscale:

  • si ottiene la corretta deducibilità del costo sostenuto da parte delle società controllate che lo sostengono;
  • è possibile evitare, in questo modo, possibili contestazioni per quanto riguarda il mancato rispetto della disciplina sul transfer price nelle operazioni infragruppo.

 

Disciplina questa su cui l’Amministrazione Finanziaria sta sempre più concentrando i suoi sforzi negli accertamenti effettuati nei gruppi di imprese. Soprattutto in quelli aventi rilevanza multinazionale.