CIRCOLARE DICEMBRE 2021 – NOVITA’ 2022 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Lavoro autonomo occasionale: nuovo obbligo di comunicazione preventiva

Con il “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146), il Governo ha introdotto una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale stabilendo che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

La comunicazione preventiva obbligatoria all’ITL competente dovrebbe avvenire:

– On line dal sito servizi.lavoro.gov.it.

– Posta elettronica, anche non pec;

– SMS

– App

-Fax dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

La nuova disposizione prevede poi che, in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

E’ lecito ritenere che le comunicazioni da effettuare siano soltanto quelle dei contratti di lavoro autonomo occasionale che iniziano (o che vengono prorogati) dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione), e non anche quelli già in corso precedentemente.

La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ma anche, presumibilmente, dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (es. consulenti del lavoro).

Si attendono ulteriori chiarimenti al fine di comprendere con precisione secondo quali modalità il committente debba ottemperare a tali nuovi adempimenti non essendo stato predisposto al momento un modello di comunicazione ad hoc.

In attesa di chiarimenti sulle modalità operative, consigliamo di prediligere la comunicazione a mezzo PEC (di seguito l’indirizzo PEC dell’Ispettorato del Lavoro di Roma: ITL.Roma@pec.ispettorato.gov.it ).

Non essendo ancora disponibile la modulistica specifica per l’adempimento, si presume che la comunicazione possa avvenire in carta libera.

 

Esterometro e fatturazione elettronica: cosa cambia dal 2022

L’art. 1 della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha apportato alcune modifiche all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 relativamente agli adempimenti fiscali da porre in essere in caso di operazioni transfrontaliere.

È stato disposto che dal 1° luglio 2022, diventerà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI), e quindi della fattura elettronica in formato XML, anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.

La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione (ovvero entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione utilizzando il “Tipo documento” TD01, codice destinatario “XXXXXXX”), mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti utilizzando, a seconda dei casi, le seguenti causali:

  1. TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla di integrazione, se è Extra-UE di autofatturazione;
  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art. 46 D.L. n. 331/1993;
  3. TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Inoltre le operazioni documentate con bollette doganali (esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/1972) non vanno obbligatoriamente trasmesse, resta una facoltà.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.

La sanzione applicabile dal 1° gennaio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.

 

 

Cordiali saluti,

LG Consulting Commercialisti Associati